Di seguito tutti i provvedimenti di Giustizia Sportiva inseriti negli ultimi comunicati del Comitato Regionale Lombardo e della Delegazione Provinciale di Bergamo (entrambi datati 12/03/2026), o di altre Delegazioni Provinciali per squadre orobiche (di 2a e 3a) inserite in gironi d’altra provincia, suddivisi categoria per categoria dall’Eccellenza alla Terza.
Prima delle squalifiche, segnaliamo in 2a categoria che il Giudice Sportivo Provinciale ha stabilito la ripetizione della partita per Virtus Palosco-Nova Montello (girone C) accogliendo il reclamo dei padroni di casa: sul campo (gara del 28 febbraio) era terminata 1 a 2, ma è stato sancito l‘errore tecnico arbitrale ai danni della Virtus Palosco in occasione di un calcio di rigore assegnato ai paloschesi sul punteggio di 0-1 e pertanto il risultato è stato annullato e la gara sarà da ripetere dall’inizio (data in definizione, comunque nell’ultima settimana di marzo). Tutti i dettagli più sotto all’interno dei provvedimenti sulla 2a categoria. Inoltre, in 3a categoria girone C è stata decretata la sconfitta a tavolino per l’Atletico Provaglio, società ospitante della gara contro la Vortex Bergamo, per il caso dell’altezza delle porte (la gara non era iniziata). Nella classifica del girone, i bresciani restano al sesto posto con 33 punti, mentre la Vortex sale a quota 29 affiancando al nono posto la Oratori Villongo. Anche in questo caso, la delibera completa del Giudice qui di seguito nella sezione sui provvedimenti relativi alla Terza.
ECCELLENZA
Calciatori. UNA gara a Lancini (Colognese).
—
PROMOZIONE
Calciatori. UNA gara a Lambiase (Aurora Seriate), Consonni (Cenate Sotto), Tomasi (Gorle).
Allenatori e società. Squalifica per UNA gara ad A. Rota (all. Aurora Seriate).
—
PRIMA CATEGORIA
Calciatori. UNA gara a Maglione (Accademia Isola Bergamasca), Arti e Beretta (Badalasco), Reani (Comun Nuovo), Bergamelli e Nicoli (Falco), Magni (Farese), Masserini (Leffe), Gusmini (Libertas Casiratese), Gagliardini e Sall (Monvico), Bonetalli (Mozzo), Lipari (Pagazzanese), Ruggeri (Paladina), Moioli (Ranica), Secomandi (Revolutional Carvico), Caforio e Caputo (Virtus Adda).
—
SECONDA CATEGORIA
Delibera del Giudice Sportivo Provinciale sulla gara Virtus Palosco-Nova Montello (gir. C), in seguito a ricorso della Virtus Palosco: ## Dagli atti ufficiali di gara non emergevano elementi in ordine alla dinamica dell’episodio oggetto di reclamo, relativo all’esecuzione di un calcio di rigore concesso in favore della società Virtus Palosco S.S.D. nel corso del secondo tempo dell’incontro. È bene premettere quanto al supporto video prodotto dalla società reclamante, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini della decisione, non costituendo prova televisiva ai sensi della normativa federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio come più volte statuito e precisato da questo Giudice Sportivo. In ragione della peculiarità della fattispecie dedotta nel reclamo, questo Giudice Sportivo ha ritenuto, in via del tutto eccezionale e al solo fine di acquisire un chiarimento su un fatto materiale rilevante ai fini dell’applicazione delle Regole del Gioco, di richiedere un supplemento di rapporto al Direttore di Gara, precisando che tale attività istruttoria non costituisce prassi ordinaria, atteso che le decisioni sono normalmente assunte sulla base del referto arbitrale al quale l’ordinamento sportivo attribuisce il valore di prova legale assistita da fede privilegiata. Nel supplemento di rapporto il Direttore di Gara ha precisato che il calciatore incaricato dell’esecuzione del calcio di rigore, durante la rincorsa, effettuava un marcato passo d’arresto, fermandosi completamente e tornando indietro; tale condotta veniva interpretata dall’arbitro come interruzione della rincorsa finalizzata a porre in essere una finta nell’esecuzione del calcio di rigore, con conseguente decisione di interrompere il gioco e disporre la ripresa con calcio di punizione indiretto in favore della squadra difendente, in applicazione della disciplina prevista dalla Regola 14 delle Regole del Gioco del Calcio emanate dall’International Football Association Board. Tuttavia, dalla stessa ricostruzione fornita dal Direttore di Gara non risulta che il pallone sia stato calciato dal tiratore né che lo stesso si sia mosso chiaramente. Ai sensi della medesima Regola 14, il pallone è in gioco nel calcio di rigore soltanto quando viene calciato e si muove chiaramente. Ne consegue che, qualora il calciatore interrompa la rincorsa fermandosi prima di calciare il pallone, l’esecuzione del calcio di rigore non può considerarsi iniziata sotto il profilo tecnico e non può pertanto configurarsi l’infrazione sanzionata con la ripresa mediante calcio di punizione indiretto prevista per le irregolarità commesse nell’esecuzione del tiro. Va inoltre ricordato che, ai sensi della Regola 14 delle Regole del Gioco del Calcio emanate dall’International Football Association Board, sono consentite finte durante la rincorsa al calcio di rigore, mentre costituisce infrazione esclusivamente la finta posta in essere al momento del tiro, una volta completata la rincorsa. Dalla ricostruzione fornita dal Direttore di Gara emerge invece che il calciatore interrompeva la rincorsa fermandosi e tornando indietro prima di calciare il pallone, circostanza che non consente di configurare la fattispecie di finta irregolare prevista dalla citata disposizione regolamentare. La decisione adottata dal Direttore di Gara risulta pertanto frutto di una interpretazione della condotta del calciatore quale finta irregolare, ma conduce ad una ripresa di gioco non prevista dalle disposizioni regolamentari applicabili alla fattispecie concreta, integrando così un errata applicazione della Regola 14. Alla luce di quanto sopra, sulla base dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara, la ripresa del gioco disposta dal Direttore di Gara non risulta conforme alle previsioni regolamentari applicabili alla fattispecie, configurandosi pertanto un errata applicazione della Regola 14. Pertanto, il reclamo deve essere accolto, con conseguente annullamento del risultato conseguito sul campo e disposizione della ripetizione dell’incontro ##
Squalifiche. Calciatori. QUATTRO gare a Sporchia (Or. Urgnanese) “Per condotta irriguardosa e ingiuriosa – stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale – nei confronti dell’arbitro (art.36 comma 1/a del C.G.S. come modificato con CU N. 165/A del 20/04/2023“; TRE gare a Calcano (Casnigo) “Per – stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale – atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art. 38 comma 1 del nuovo C.G.S.)“, Pezzotti (Virtus Palosco) “Per – stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale – condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro (art. 36 comma 1/a del C.G.S. come modificato con CU N.165/A del 20/04/2023) dopo il provvedimento di espulsione” ; DUE gare a Belli (Bergamo Fc); UNA gara a Cornelli (Antoniana), Sana (Aurora Terno Medolago), Maffi (Berbenno), Mei Tomasi (Capriate), Pezzera (Casnigo), Nikorych (Celadina), Esposito (Città di Alzano), Del Moro (Città di Clusone), Nischi (Endine Gaiano), Colombo Giardinelli (Fontanella), Thaci (Issese), Fabbris e Mardare (Lallio), Mariani (Nembrese), Curri e Perucchini (Nova Montello), Roncali (Or. Alzanese), Pata (Or. Arcene), Ferrandi (Oriens), Baioni e Bianchi (Pierino Ghezzi), Adobati e Pandolfi (Romanese), Rota (Trealbe), Mauri (Villa d’Adda).
Allenatori e società. Squalifica fino all’11 aprile a M. Corna (all. Calcense) “Per – stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale – condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro (art. 36 comma 1/a del C.G.S. come modificato con CU N. 165/A del 20/04/2023) dopo il termine della gara“; fino al 27 marzo a R. Previtali (all. Bergamo Fc), S. Scarpellini (all. Città di Alzano), M. Pezzotta (all. Or. Albino), M. Magoni (dir. Bergamo Fc); per UNA gara a D. Gionchilie (all. Trealbe). Ammenda di 70 euro all’Oratorio Albino “Per – stando a quanto riportato nel comunicato ufficiale – comportamento minaccioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro“.
—
TERZA CATEGORIA
Delibera Giudice Provinciale sul caso Atletico Provaglio-Vortex Bergamo (gir. C). ## “Letta la relazione arbitrale dalla quale si evince che, a seguito di riserva scritta presentata dalla società Vortex Bergamo, il direttore di gara procedeva, prima dell’inizio della gara, alla verifica delle porte di gioco riscontrando che una delle stesse presentava altezza variabile tra m. 2,38 e m. 2,40, inferiore alla misura regolamentare, nonché deformazione della traversa; rilevato che la società ospitante, invitata dall’arbitro a porre rimedio all’irregolarità riscontrata, non provvedeva; preso atto che, pertanto, la gara non veniva disputata; letta altresì la comunicazione fatta pervenire dalla società ospitante; Il Giudice Sportivo PQM DELIBERA di infliggere alla società Atletico Provaglio SSD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di comminare alla medesima società l’ammenda di € 100,00 ##
Calciatori. DUE gare a Maestri (Vortex); UNA gara a Carsana e Tronini (Aurora Fontanella), Pirola (Carvico), Pinessi (Curnasco), Aridhi (Madone), Ancora (Malpensata Campagnola), Fenaroli (Or. Villongo), Bolis Avogadro (Or. Brembilla), Leoni (Pedrengo), Curnis e Guidetti (Polisportiva dei Colli), Bravi (Suisio), Albrici e Ingimati (Valcalepio Junior), Riva (Virescit), Fiorina (Virtus Or. Gazzaniga), Caracci (Vortex).
Allenatori e società. Squalifica fino all’11 aprile a E. Baschenis (all. Sorisolese); fino al 27 marzo a E. Pellegrini (all. Sporting Ovz), A. Bani (all. Vortex).
