Dilettanti - In Promozione respinto il ricorso dell'Aurora Seriate: con il Cenate rimane il ko

Settimana relativamente tranquilla in Eccellenza, dove non si registrano provvedimenti disciplinari. Ben più movimentate invece le categorie inferiori, con squalifiche e ammende che coinvolgono diverse squadre bergamasche. A tener banco, in Promozione (girone A) è anche il ricorso dell’Aurora Seriate ai danni del Cenate Sotto per la gara della 2ª giornata (20 settembre 2025) sul campo del Cenate Sotto: il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardo ha però respinto le istanze dell’Aurora, mantenendo invariato il risultato acquisito con il Cenate Sotto vittorioso per 2 a 0. Motivo del contendere era la posizione del giocatore Piro, sceso in campo (la domenica pomeriggio) nonostante una espulsione maturata la mattina stessa ma in veste di dirigente della squadra Under 15 (sempre del Cenate Sotto, contro La Torre). Più sotto è riportata l’intera delibera del Giudice Sportivo e le varie motivazioni.

SQUALIFICHE (da C.U. Comitato Regionale Lombardo n.32 del 09-10-2025 e da C.U. Delegazione Provinciale Bergamo n.15 del 09-10-2025)

In Promozione un turno di stop per Bruletti del Cenate Sotto e Esposito del San Paolo d’Argon.

In Prima Categoria tre giornate a Palmisano (Focs), mentre restano fermi per una gara Bani, Cambiaghi, Morotti (Carobbio), Paganessi (Ranica) e Davo (Zanica). Il giudice sportivo ha inoltre squalificato fino al 20 ottobre l’allenatore M. Belometti (Carobbio) e il dirigente D. Radaelli (Atletico Grignano). Per il Carobbio arriva anche un’ammenda di 150 euro.

Pesanti sanzioni in Seconda Categoria: quattro giornate a Putti (Grassobbio), due a Marcassoli (Celadina) e una a Capelli (Accademia Calcio), Del Carro (Grassobbio), Sporchia (Oratorio Urgnanese), Zucchelli (Rovetta), Bellanca e Cornelli (Trealbe), Ghilardi (Villa d’Ogna) e Belometti (Virtus Palosco). Stop fino all’8 novembre per l’assistente D. Dellaglio (Or. Stezzano) e fino al 24 ottobre per M. Ghilardi (Villa d’Ogna).

In Terza Categoria, quattro giornate a Bakoune (Malpensata Campagnola) e Cornolti (River Negrone), due a Dergal (Athletic Brighela) e Santinelli (River Negrone), una a Monti (Athletic Brighela), Rossi (Cavernago) e Ignoti (Sporting Ovz). L’allenatore M. Vendemiello (River Negrone) è squalificato fino all’8 dicembre, mentre il dirigente A. Trapletti (River Negrone) dovrà restare fermo fino al 24 ottobre. Multa di 50 euro al River Negrone e di 20 euro al Tribulina Gavarno.

—–

SENTENZE GIUDICE SPORTIVO – RICORSI

Campionato Promozione girone A GARE DEL 21/9/2025 gara del 21/9/2025 CENATE SOTTO A.S.D. – AURORA SERIATE 1967

La Società AURORA SERIATE 1967, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 28 settembre 2025 alle ore 21:44, ha presentato reclamo relativo alla gara del Campionato Promozione – Girone A, disputata contro la Società CENATE SOTTO A.S.D. Il ricorso risulta ritualmente ammissibile, in quanto pervenuto entro i termini previsti dall’art. 67, comma 2, C.G.S., ossia entro tre giorni feriali dalla pubblicazione del C.U. n. 13 del 25 settembre 2025. In conformità all’art. 49 C.G.S., la Società CENATE SOTTO A.S.D. ha trasmesso le proprie controdeduzioni a mezzo PEC in data 29 settembre 2025, alle ore 17:14. La Società reclamante contesta la presunta irregolarità della posizione del tesserato PIRO Gianluca, sostenendo che lo stesso non avrebbe potuto prendere parte alla gara del 21 settembre 2025, in quanto espulso nella mattinata dello stesso giorno per comportamento tenuto in veste di Dirigente durante l’incontro del Campionato Under 15 tra La Torre Calcio A.S.D. e Cenate Sotto A.S.D. A seguito dell’espulsione, è stato emesso il Comunicato Ufficiale n.
13 del 25 settembre 2025, che dispone la squalifica del tesserato PIRO Gianluca fino al 9 ottobre 2025 nella qualità di calciatore.

Tuttavia, dalla documentazione ufficiale (referto di gara) risulta che l’espulsione sia avvenuta esclusivamente nella qualità di Dirigente, figura che esercita funzioni gestionali e organizzative e che non comporta partecipazione attiva al gioco. Non vi è pertanto alcun nesso tra la condotta sanzionata e l’attività agonistica del tesserato in quanto calciatore. Si evidenzia, inoltre, che la gara in oggetto era relativa al Campionato Under 15, categoria alla quale il sig. PIRO Gianluca, per motivi anagrafici (essendo ultra quindicenne), non poteva appartenere come giocatore, risultando presente in distinta esclusivamente in qualità di “assistente dell’arbitro”. La sanzione disciplinare adottata è stata quindi applicata in riferimento a tale condotta e a tale ruolo e non in presenza di alcuna attività diretta al calciatore. Infine, dal sintetico esame, non può sostenersi che l’espulsione avesse carattere di particolare gravità o di recidività disciplinare, pena una illegittima estensione degli effetti anche sul tesseramento in altre funzioni e ruoli previsti dal Codice. Occorre richiamare il principio per cui le sanzioni disciplinari producono i loro effetti solo dal momento della pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento, e non retroattivamente rispetto al fatto sanzionato. Di conseguenza, al momento della gara pomeridiana del medesimo giorno: “nessuna sanzione era formalmente in vigore,” non era stato disposto alcun provvedimento cautelare nei confronti del tesserato, “nessuna norma precludeva la sua partecipazione alla gara come calciatore. La tempestività della pubblicazione del provvedimento disciplinare rappresenta condizione imprescindibile per la sua efficacia; qualsiasi applicazione retroattiva o anticipata della sanzione risulterebbe in contrasto con i principi di legalità e certezza del diritto, che tutelano tanto i tesserati quanto le società. Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che, al momento della gara del 21 settembre 2025 oggetto di reclamo, non vi fosse alcuna sanzione efficace a carico del tesserato PIRO Gianluca, il quale era dunque pienamente legittimato a partecipare in qualità di calciatore.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale, DELIBERA Di rigettare il reclamo presentato dalla Società AURORA SERIATE 1967, in quanto infondato nel merito. Si dispone inoltre l’addebito della relativa tassa se non versata.

 

 

 

condividi
Ultime notizie
 
 
Top 5, le migliori squadre del weekend (11-12 ottobre)
Ottobre 13,2025
 
 
Nasce CBG. Il direttore Bruno Forza: “Provincia dal potenziale immenso”
Ottobre 13,2025
 
 
CalcioBergamasco.it è anche sui social. Seguici su Facebook, Instagram e Whatsapp
Ottobre 13,2025
 
 
CBG, la mappa del sito per orientarsi nella navigazione dal menù
Ottobre 13,2025
 
 
Serie C - Blitz Atalanta, amarezza AlbinoLeffe
Ottobre 13,2025
 
 
Estonia-Italia 1-3. Martedì con Israele sarà il crocevia play-off
Ottobre 13,2025
 
 
Primavera 2: primo scorcio di campionato positivo per l'AlbinoLeffe
Ottobre 13,2025
 
 
Noi siamo qui - Promozione: pareggio tra Cividate Pontoglio e Forza e Costanza
Ottobre 13,2025
 
 
Serie D. Colpaccio Scanzo a Caldiero, frena la Real Calepina. Fatale l'inizio ripresa per la Trevigliese
Ottobre 13,2025
 
 
Primavera 1: Atalanta in pausa per le Nazionali dopo 7 giornate da imbattuta
Ottobre 12,2025
 
 
Coppe - Sorteggiato il turno successivo: il calendario
Ottobre 12,2025
 
 
Noi siamo qui - Eccellenza: La Colognese ottiene la sua prima vittoria stagionale
Ottobre 12,2025
 
 
Serie C | Avversarie d'alta classifica per AlbinoLeffe e Atalanta U23
Ottobre 12,2025
 
 
Sei un'azienda del territorio? Scegli CBG per la tua pubblicità e approfitta della promo di lancio
Ottobre 12,2025
 
 
Pio Esposito, il retroscena. L'Atalanta fece il suo nome in estate nella trattativa per Lookman
Ottobre 12,2025
 
 
Coppa Italia Serie D - Alla Virtus Ciserano il derby contro il Brusaporto
Ottobre 10,2025