Anche Bolgare-Cortenuova (3a cat.) è da ripetere per "errore tecnico arbitrale". Qui tutti i provvedimenti.

Di seguito tutti i provvedimenti di Giustizia Sportiva inseriti negli ultimi comunicati del Comitato Regionale Lombardo e della Delegazione Provinciale di Bergamo (entrambi datati 19/03/2026), o di altre Delegazioni Provinciali per squadre orobiche (di 2a e 3a) inserite in gironi d’altra provincia, suddivisi categoria per categoria dall’Eccellenza alla Terza.

Prima delle squalifiche, segnaliamo altre partite il cui esito è sovvertito dalla giustizia sportiva. Dopo il caso di Virtus Palosco-Nova Montello in 2a categoria (gir. C), anche Bolgare-Cortenuova (3a categoria girone C), terminata 1 a 5 sul campo (gara del 15 febbraio scorso), sarà da ripetere dall’inizio per errore tecnico arbitrale. In questo caso la decisione è stata presa dalla Corte Sportiva d’Appello del Comitato Lombardo, accogliendo il ricorso del Bolgare dopo che in primo grado il reclamo era stato respinto dal Giudice Sportivo bergamasco. L’esito della decisione era pressoché scontato, in quanto proprio un paio di settimane fa la stessa Corte di Appello si era espressa su un caso analogo accaduto in un’altra provincia: nella situazione di retropassaggio volontario al proprio portiere, accanto al provvedimento di punizione indiretta il portiere NON deve essere sanzionato con alcun cartellino o comunque non espulso, fatto invece accaduto ai danni del portiere del Bolgare. La delibera completa della Corte di Appello è inserita qui di seguito nella sezione sui provvedimenti relativi alla Terza.

PROVVEDIMENTI SQUALIFICHE E AMMENDA, DA ECCELLENZA A TERZA CATEGORIA:

ECCELLENZA. Calciatori: UNA gara a Ait Atti (Caravaggio), Pozzoni (Zingonia Verdellino).

PROMOZIONE. Calciatori: UNA gara a Carissimi, Milesi (Accademia Alta Val Brembana), Carrara (Almè), Cropelli (Cividate Pontoglio), Nossa (Forza e Costanza), Viscardi (Or. Cologno), Benaglio (Or. Pumenengo), Colonetti (S. Pellegrino), Ribolla (Torre de’ Roveri).

PRIMA CATEGORIA. Calciatori: DUE gare a El Mansoury (Carobbio); UNA gara a Rottoli (Accademia Isola Bergamasca), Ghislanzoni (Atletico Grignano), Maninetti (Leffe), Facchetti (Libertas Casiratese), Sana (Mozzo), Seghezzi (Pagazzanese), Acerbis (Ranica), Cipriani (Virtus Adda). Allenatori e Dirigenti: Squalifica per UNA gara a G. Robecchi (dir. Gandinese).

SECONDA CATEGORIA. Calciatori: TRE gare a Gomes (Oriens Or. Brembate); DUE gare a Ghislotti (Aurora Terno Medolago), Elayadi (Barianese), Stancalie (Oriens Or. Brembate); UNA gara a Rodeschini (Accademia Sport Imagna), Mirandola (Aurora Terno Medolago), Locatelli e Remigi (Aurora Trescore), Ghezzi, Pagani e Pop Andreea (Calcense), Sorrentino (Capriate), Cavalleri (Celadina), Barcella (Città di Clusone), Del Carro (Grassobbio), Pennacchio (Lallio), Rbouhi (Nembrese), Rota (Or. Brusaporto), Pasinelli (Or. Zandobbio), Baroni (Pais San Gioan), Cristinelli (Tavernola), Latella (Trealbe), Conti, Dall’Olio e Trussardi (Villa d’Ogna). Allenatori e Dirigenti: Squalifica fino al 18 aprile a D. Lazzarini e M. Ravasio (dir. Aurora Terno Medolago); fino al 3 aprile a M. Chiodi (all. Rovetta); per UNA gara a A. Lochis (all. Or. San Marco) e A. Fenini (all. Tavernola).

TERZA CATEGORIA. Calciatori: QUATTRO gare a Colicchia (Carvico) e Giugno (Osio Sopra); TRE gare a Morlotti (Sporting Ovz); DUE gare a Gervasoni (Cassinone), Vergani (Sporting Ovz); UNA gara a: Alborghetti (Ambivere), Dergal (Athletic Brighela), Patruno (Brembo), Colicchia (Carvico), Gheza (Costa Volpino), Cattaneo (Curnasco), Bianchi, Fedele (Gorlago), Salvi (Malpensata Campagnola), Ferrari (Olimpia), Sciammetta (Or. Boccaleone), Del Pino Lopez (Or. Brembilla), Locatelli, Mazzoleni e Porcino (Or. Suisio), Milesi (Pedrengo), Merletti (Real Bolgare), Paganoni (Real Grassobbio Next), Corna e Gherardi (River Negrone), Amadei (Sporting Ovz), Guerra (Tribulina Gavarnio), Palazzini (Valserina), Fantauzzo (Vidalengo), Vedovati (Villese). Allenatori e dirigenti: Squalifica fino al 18 aprile ad A. Scotti (all. Bottanuco); fino al 3 aprile ad A. Tatriele (River Negrone).

# Sentenza CORTE SPORTIVA DI APPELLO Comitato Regionale Lombardia. Reclamo della società A.S.D. REAL BOLGARE – Campionato di 3°Categoria – Girone C
GARA del 15.02.2026 tra ASD REAL BOLGARE – ASD ORATORIO CORTENUOVA
Avverso C.U. n. 35 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 26.02.2026

La società A.S.D. REAL BOLGARE ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo di 1°Grado della Delegazione di Bergamo, respingendo il ricorso presentato dalla stessa società, ha omologato l’incontro con il risultato conseguito sul campo (1-5 per la ORATORIO CORTENUOVA), ritenendo corretta la decisione assunta dal Direttore di gara, laddove al minuto 13° del 2° tempo regolamentare ha disposto l’espulsione diretta del portiere della reclamante, sig. BREVI DAVIDE, e l’assegnazione di un calcio di punizione indiretto in favore degli avversari, in ragione del fatto che quest’ultimo aveva toccato volontariamente il pallone con le mani all’interno della propria area di rigore a seguito di retropassaggio volontario di un compagno per evitare che il pallone entrasse in porta. Ad avviso del G.S., tale decisione costituisce valutazione tecnica dell’Arbitro insindacabile in sede di giudizio sportivo, giacché non sarebbe ravvisabile alcun errore tecnico nell’applicazione della regola di gioco prevista per la fattispecie in questione.

Ad avviso della reclamante, invece, la decisione del Direttore di gara costituirebbe violazione diretta della Regola 12 del Regolamento del Gioco del Calcio attualmente vigente, che avrebbe cagionato un danno diretto alla squadra laddove l’Arbitro, anziché limitarsi all’assegnazione di un calcio di punizione indiretto, ha anche erroneamente disposto l’espulsione del portiere BREVI DAVIDE, così lasciando la compagine di casa con un uomo in meno per gran parte del secondo tempo e influenzando così la regolarità dell’incontro.
Per questi motivi, richiamando anche precedente di Questa Corte Sportiva pubblicato sul C.U. n. 76 del 26.02.2026, ritenuto sovrapponibile al caso in esame, la A.S.D. REAL BOLGARE concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione del G.S. e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenziali.
La società ASD ORATORIO CORTENUOVA, debitamente notiziata del reclamo e della fissazione dell’udienza, non faceva pervenire controdeduzioni, sicché il reclamo veniva trattenuto in decisione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente,

OSSERVA

Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente osservato dalla reclamante, la Regola 12 del Regolamento del Gioco del Calcio e la annessa Guida Pratica AIA prevedono espressamente il caso oggetto d’esame, verificandosi il quale l’Arbitro deve provvedere a sanzionare la condotta del portiere esclusivamente con il provvedimento tecnico (calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria), senza però adottare alcun provvedimento disciplinare a carico del portiere.
Merita richiamare, al riguardo, il punto n. 34 della Guida Pratica AIA (Regola 12 – Falli e scorrettezze), che distinguendo in modo puntuale questo specifico caso dalla diversa ipotesi di D.O.G.S.O. invece erroneamente applicata dal Direttore di gara e non riscontrata dal G.S. territoriale, chiarisce quanto segue “34. Un calciatore intenzionalmente calcia il pallone verso il proprio portiere che se ne avvede in ritardo e, per evitare una autorete o che un avversario se ne impossessi con la evidente opportunità di segnare una rete, lo devia in angolo con le mani. Come si comporterà l’arbitro? Assegnerà un calcio di punizione indiretto, senza assumere alcun provvedimento disciplinare”.
Questa disposizione pratica è diretta esplicazione della regola sancita nella sezione riguardante proprio i “contatti “mani (braccia) – pallone” (pag. 90 – Regola 12), distingue precipuamente il caso in cui “il portiere tocca il pallone con le mani / braccia all’interno della propria area di rigore, quando ciò non è consentito”, per il quale prevede venga “assegnato un calcio di punizione indiretto, ma non sarà assunto alcun provvedimento disciplinare”.
Come si vede, nel caso concreto l’espulsione dell’estremo difensore della ASD REAL BOLGARE, BREVI DAVIDE, viene ricondotta dallo stesso Direttore di gara all’interno del referto alla circostanza per cui questi “dopo un retropassaggio di un proprio compagno, con il pallone diretto verso la porta lo raccoglieva con le mani all’interno dell’area di porta ad una distanza di circa due metri dalla linea di porta delimitata all’interno dei pali di porta. Senza questo suo intervento il pallone sarebbe entrato in porta”.
Come già osservato da Questa Corte con la delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 26.02.2026 del CRL, tale decisione costituisce a tutti gli effetti un errore tecnico, ossia un errore da parte del Direttore di Gara che non si risolve nella (eventualmente rivelatasi erronea) valutazione di un accadimento, bensì nella errata ed oggettiva applicazione, ad una situazione incontroversa, di una disposizione regolamentare priva di margini di discrezionalità.
A fronte di un oggettivamente verificatosi errore tecnico, entra in gioco la disposizione di cui all’art. 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”.

Sulla scorta di tale previsione normativa la Corte Sportiva di Appello nazionale (CSA 85/2021) insegna che l’Organo di Giustizia sportiva deve valutare se ed in che misura l’errata decisione dell’Arbitro abbia influito sul regolare svolgimento della competizione e sul risultato finale (nel caso oggetto di quella decisione si trattò di una mancata espulsione per doppia ammonizione, in cui il calciatore erroneamente non allontanato rimase sul terreno di gioco prendendovi parte per 27 secondi).
Nel caso oggetto del reclamo qui in esame, invece, non può revocarsi in dubbio che l’errata decisione dell’Arbitro abbia avuto un effetto determinante sul regolare svolgimento dell’incontro, in quanto nonostante l’errore sia avvenuto in una situazione di punteggio certamente favorevole per la squadra avversaria, il lungo tempo in cui la ASD REAL BOLGARE si è vista costretta a giocare in una evidente situazione di svantaggio per l’inferiorità numerica (dal 13° del secondo tempo fino alla fine della gara) non può essere discrezionalmente valutato ex post come ininfluente dal giudice sportivo, pena scadere nell’arbitrio.
In applicazione dei principi sopra richiamati deve pertanto annullarsi l’omologazione del risultato come disposta dal Giudice Sportivo e disporsi la ripetizione della gara in intestazione.
Conseguentemente, devono essere annullate le sanzioni adottate a carico del portiere BREVI DAVIDE in conseguenza dell’espulsione.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

ACCOGLIE

Il reclamo e per l’effetto annulla l’omologazione del risultato dell’incontro ASD REAL BOLGARE – ASD ORATORIO CORTENUOVA disputato in data 15.02.2026, Campionato 3°Categoria – Girone C

DISPONE

ai sensi dell’art. 10, comma 5, CGS la ripetizione dell’incontro a cura degli organi competenti.

Contestualmente,

ANNULLA

le sanzioni disciplinari adottate nei confronti del calciatore BREVI DAVIDE in conseguenza dell’espulsione comminatagli nella gara in intestazione.

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